Art.  6.
(Commissione permanente).

      1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro della solidarietà sociale e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'UNPLI, avente il compito di monitorare lo stato di attuazione della

 

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presente legge al fine di formulare pareri e di avanzare proposte in merito ad eventuali modifiche alle disposizioni della medesima legge.